Le operazioni di cessione e compensazione richiedono puntuali e rigorose verifiche di regolarità.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 fornisce gli elementi sufficienti e necessari per intendere quali debbano essere gli elementi di valutazione fiscale/tecnica alla base di ogni operazione di acquisto o compensazione dei Crediti d’Imposta generati da interventi di efficientamento energetico o riqualificazione sismica degli edifici (cd. Superbonus – Sismabonus).

Alla base della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, la normativa prevede un articolato e multidisciplinare processo di analisi e controllo dell’intervento che coinvolge più professionisti tecnici che si assumono precise responsabilità, obbligatoriamente assicurate, a garanzia dello Stato che eroga gli incentivi correlati.

Recenti atti di indirizzo del MEF  e legge di Bilancio sono alla base della partenza alla “caccia dei finti o irregolari crediti di imposta”. Le false compensazioni e uso indebito dei bonus impongono, oggi più che mai, la diligenza nelle fasi di valutazione della genuinità dei crediti fiscali deve essere particolarmente elevata e qualificata.  

  I crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento ex articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. In particolare, “Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario.In base al comma 4 dell’articolo 121, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto”.

Nel caso di sequestro dei crediti, per annullabilità, azione revocatoria, eccetera, l’eventuale dissequestro degli stessi, acquistati o compensati in violazione dei principi sopra menzionati, da parte dell’Autorità giudiziaria, non costituisce di per se circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Di conseguenza, in caso di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti, interessati dal provvedimento di dissequestro, gli organi di controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni e alle conseguenti comunicazioni all’Autorità giudiziaria per le indebite compensazioni effettuate.

Per quanto attiene il Cessionario di un Credito d’imposta correlato ad un Bonus Edilizio, come è il caso del SuperBonus110%, lo stesso dovrà aver cura di non essere coinvolto in un concorso nella violazione, in quanto“… resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi”.

Per quanto attiene invece l’oneroso lavoro dei commercialisti e asseveratori fiscali,  vuoi per gli eccessivi carichi di lavoro in capo a Professionisti Tecnici e Fiscali, vuoi per le numerose modifiche normative che hanno caratterizzato la misura superbonus, vuoi per la mole di opere progettate e mai realizzate, è stato rilevato come i primi controlli utili a garantire affidabilità e certezza dei crediti si siano spesso “disallineati” dall’obiettivo auspicabile ed abbiano così parzialmente garantito la manleva da responsabilità in caso di cessione o compensazione.

In particolare, le attività degli asseveratori tecnici non sono sempre state gestite in compliance con la comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito. Ancora, la concomitanza di lavori trainati e trainanti non perfettamente congruente, ha determinato errori in sede di rilascio del visto di conformità a cura dei tecnici Fiscali.

La verifica circa la responsabilità in solido del singolo cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali, quali ad esempio i soggetti ricompresi nell’ambito applicativo del decreto legislativo n. 231 del 2007, deve essere particolarmente elevato e qualificato.

Per il Cessionario di un Credito d’Imposta da bonus edilizi, la verifica deve restituire in modo puntuale la dimostrazione oggettiva di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito, quindi,  prima di accettare il credito nel proprio cassetto fiscale.E’ facile comprendere la ratio che ha determinato l’orientamento dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), che, a seguito della suddetta circolare AdE, che precisa: “…. la verifica circa la responsabilità in solido del singolo cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali, quali ad esempio i soggetti ricompresi nell’ambito applicativo del decreto legislativo n. 231 del 2007, deve essere particolarmente elevato e qualificato”.

E’ evidente che la complessità dei processi di verifica e controllo dei suddetti bonus comporti la necessità di dover fare affidamento su professionalità elevate di analisti e tecnici coinvolti, nonché ad attività di asseverazione e certificazione di un soggetto super partes, che esuli dall’attività progettuale. In tal modo si comprendono le ragioni per cui viene espletata con rigore e puntualità l’attività di certificazione demandata ad un soggetto particolarmente qualificato che ne garantisce la terzietà (Big Four).

Giova sottolineare le responsabilità conseguenti alle ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito “

Si fa qui riferimento alla consueta attività AML che prevede l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: Il divieto di acquisto dei crediti, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del citato decreto legislativo n. 231 (rispettivamente “Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette” e “Astensione”), introdotto al comma 4 dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio, è sintomatico della volontà del legislatore di aggiungere a tale responsabilità un vincolo giuridico connesso ai medesimi requisiti di diligenza già propri dei soggetti individuati con l’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007.”

Rimandiamo ad un altro articolo dedicato l’approfondimento dei contenuti della recente Legge di Bilancio nei tratti in cui ha riscritto completamente le regole per il pagamento dei tributi e contributi mediante il meccanismo della compensazione orizzontale con crediti fiscali. In particolare, il provvedimento vieta la compensazione a tutti i “contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione”.

Dal primo luglio 2024, anche in  presenza di rateazioni in bonis le aziende con ruoli non pagati oltre i 100.000 euro non potranno compensare o cedere in alcun modo i crediti fiscali maturati. La norma, di fatto una “stretta anti-frodi”, precorre un nuovo sentiero normativo sempre più caratterizzato dal rigore di verifica della genuinità dei crediti fiscali.

In virtù di partnership con una big4, siamo specializzati nelle attività di certificazione dei crediti al fine di metterli in sicurezza ed in tempi brevi. Tale attività di Due Diligence è oggi indispensabile per rendere i propri crediti regolarmente compensabili, certi e spendibili sul mercato.